TESSERA DI RICONOSCIMENTO

 

16 MAGGIO 2018
AVVISO SOSPENSIONE RILASCIO TESSERE DI RICONOSCIMENTO (Modelli A e B)
      Questo Ufficio ha terminato le tessere in questione e per adesso la nostra direzione generale non effettuerà nessuna nuova consegna. Ciò in quanto l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato non ha ancora previsto la ristampa. Al momento, pertanto, non siamo nella possibilità di fare nessuna previsione per quando saremo in grado di riattivare tale servizio.

 

 

La tessera di riconoscimento permette di usufruire di riduzioni sul prezzo d'ingresso nei musei statali italiani ed esteri, oltre ad essere un valido documento di riconoscimento valido per l'espatrio.
La domanda redatta sull'apposito modulo deve essere inoltrata all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo per via gerarchica per il personale in servizio o consegnata personalmente presso la V Unità Operativa – Area di Ragioneria e Servizi di Economato in Via del Paradiso, 4 01100 – Viterbo (VT) – al II piano stanza n. 2 nelle ore di ricevimento al pubblico per il personale a riposo.
La validità della tessera è di 10 anni dalla data del rilascio. Alla scadenza del quinto anno non deve essere più convalidata ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 5 del 09/02/2012.
Si precisa che la tessera può essere richiesta solamente dal personale di ruolo.
Le scuole che ricevono le domande provvederanno all'espletamento delle procedure di inoltro e trasmissione.
 

Mod.260_RICHIESTA TESSERA RICONOSCIMENTO.pdf
 


Art. 3 Legge 1185/1967


NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO


a) omissis ….
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare: l’autorizzazione
non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;
c) coloro contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda
procedimento penale per un reato per il quale la legge consenta l’emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta
dell’autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso la sentenza
di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata:
d) omissis…
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una rimisura di prevenzione prevista dagli artt. 3 e seguenti della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423.


A V V E R T E N Z E


1) ha diritto al rilascio della tessera il solo personale statale di ruolo ordinario, i famigliari(coniuge e figli minori) e il personale collocato a riposo;
2) il personale collocato a riposo deve presentare personalmente il mod.260 presso l’ufficio tessere di riconoscimento dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Viterbo – II piano stanza n. 2 – il martedì dalle ore 15 alle ore 17 e il mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 13;
3) il mod. 260, compilato in ogni sua parte, possibilmente in stampatello e firmato dall’interessato, deve essere trasmesso con lettera di accompagnamento della Scuola di titolarità, dove risulti che il richiedente presta servizio con contratto a tempo indeterminato e sia indicato ciò che si allega;
4) in caso di rinnovo, alla richiesta deve essere allegata la tessera scaduta;
5) in caso di smarrimento o di furto, alla richiesta di rilascio di un nuovo documento deve essere allegata copia della denuncia fatta alle autorità competenti;
6) nel caso in cui al dipendente non sia mai stata rilasciata la tessera di riconoscimento, tale circostanza deve essere attestata mediante la dichiarazione che si tratta della prima richiesta;
7) devono essere allegati due esemplari della stessa fotografia di data recentissima, formato tessera cartacea, su fondo bianco e a capo scoperto, con firma leggibile sul retro;
8) la fotografia non è richiesta per i figli minori di anni dieci, salvo che la tessera non debba servire per l’espatrio: in questo caso per il rilascio è necessario l’assenso scritto dell’altro coniuge. Non hanno diritto al rilascio della tessera i figli che hanno compiuto il 21° anno di età: i figli a cui è stata rilasciata la tessera devono restituirla, al compimento del 21° anno di età, all’Amministrazione;
9) nelle richieste per i familiari si deve allegare l’autocertificazione dello stato di famiglia;
10) la tessera di riconoscimento consente l’espatrio in tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
11) la tessera è valida per dieci anni. Dopo cinque anni dal rilascio non deve essere più convalidata ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 5 del 09/02/2012;
12) la tessera deve essere controfirmata dal richiedente;
13) nel caso in cui la richiesta riguardi il coniuge, occorre dichiarare che quest’ultimo non riveste la qualifica di dipendente statale;
14) il ritiro delle tessere deve essere effettuato personalmente, se impossibilitati venire, effettuare delega a persona di propria fiducia con allegata fotocopia di un proprio documento di riconoscimento, sia del delegante che del delegato;
15) le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali.