TESSERA DI RICONOSCIMENTO
La tessera di riconoscimento permette di usufruire di riduzioni sul prezzo d'ingresso nei musei statali italiani ed esteri, oltre ad essere un valido documento di riconoscimento valido per l'espatrio.
La domanda redatta sull'apposito modulo deve essere inoltrata al C.S.A. per via gerarchica per il personale in servizio o consegnata personalmente all'ufficio economato presso il C.S.A. - via del Paradiso, 4 - nelle ore di ricevimento al pubblico per il personale a riposo.
La validità della tessera è di 10 anni dalla data del rilascio. Alla scadenza del quinto anno occorre la convalida presso lo stesso ufficio del rilascio.
Si precisa che la tessera può essere richiesta solamente dal personale di ruolo.
Le scuole che ricevono le domande provvederanno all'espletamento delle procedure di inoltro e trasmissione.
Mod. 260 ( pers. doc. e ata )
Mod. BT ( per familiari)
AVVERTENZE
1)
Allegare alla domanda due esemplari della
stessa fotografia di data recente formato tessera, su fondo
bianco e a capo scoperto.
2)
La fotografia non è richiesta per i figli
minori di anni dieci, salvo che la tessera non debba servire
per l’espatrio.
3)
La condizione di permanente inabilità al
lavoro deve risultare da un certificato rilasciato da un
sanitario fiscale dell’Amministrazione in base alle norme
vigenti per le pensioni e la concessione delle quote di
aggiunta di famiglia
4)
Analogamente a quanto stabilito per
l’espatrio dei titolari di passaporto ordinario, il
soggiorno per turismo nei Paesi consentiti (Austria,
Belgio,Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Olanda,
Principato di Monaco, Repubblica Federale Tedesca, Svizzera,
e Turchia) non potrà superare il periodo di tre mesi, il
soggiorno superiore a 3 mesi, anche per motivi di servizio,
deve essere autorizzato dai locali organi di polizia.
5)
In caso di smarrimento del documento si è
soggetti all’obbligo di notificare alla propria
Amministrazione, mediante circostanziata denuncia in carta
semplice, l’avvenuto smarrimento.
6)
“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi previsti dalla presente legge
sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali”. –La firma deve essere autenticata a cura
dell’ufficio di appartenenza o comunque a cura
dell’ufficio che riceve la domanda – Legge 4 gennaio
1968 n . 15.
NON POSSONO OTTENERE IL RILASCIO DELLA TESSERA CON VALIDITA' AI FINI DELL'ESPATRIO
a)
omissis…….;
b)
i
genitori che, avendo prole minore, non ottengano
l’autorizzazione del giudice tutelare; L’autorizzazione
non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso
dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente
separato e che dimori nel territorio della Repubblica;
c)
coloro
contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di
arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale
per un reato per il quale la legge consenta l’emissione
del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell’autorità
giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia
impugnazione del solo imputato avverso sentenza di
proscioglimento o di condanna ad una pena interamente
espiata o condonata;
d)
omissis…….;
e)
coloro
che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva
ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli art.3 e
seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f)
coloro
che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio
militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi
militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative,
quindi il Ministro per la difesa o l’autorità da lui
delegata non assenta al
rilascio del
passaporto;
g)
coloro
che, essendo residenti all’estero e
richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in
cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato
la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio
militare.