CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI

      PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE DIRIGENTE

      SCOLASTICO, DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

 

       L'anno 2002, il giorno 12 del mese di dicembre, in Roma presso i locali

      dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di Via Pianciani, 32, in

      sede di negoziazione decentrata a livello regionale

      TRA

       la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello

      regionale

         ED

         i rappresentanti della delegazione sindacale a livello regionale

       Visto l'art.3 del D.P.R. 395/1988 che prevede che il personale della

      scuola ha titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare, di permessi

      straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;

 

      Visti il CCNL 4/8/1995 del personale della scuola art. 5 comma 5 lettera

      e), e il CCNL 26/5/1999 art. 4 comma 2 lettera b), nei quali si prevede

      che a seguito di contrattazione siano definiti i criteri per la fruizione

      dei permessi per il diritto allo studio;

 

      Vista la C.M. n. 130 del 21/4/2000 la quale, da ultimo, chiarisce che i

      permessi spettano anche al personale con contratto a tempo determinato

 

       VIENE STIPULATO

      il presente contratto collettivo decentrato regionale sui criteri per la

      fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale

      Dirigente Scolastico, Docente, Educativo ed ATA che sostituisce tutti gli

      accordi sottoscritti negli anni precedenti a livello provinciale.

 

      ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

       Il presente contratto si applica a tutto il personale delle istituzioni

      scolastiche del Lazio con contratto a tempo indeterminato e determinato,

      quest'ultimo, con contratto sia fino al 31 agosto che a quello delle

      lezioni, appartenente alla qualifica docente, educativa, A.T.A. e

      dirigenza scolastica, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica.

 

      ART. 2 INFORMAZIONE AL PERSONALE

       Il Direttore Regionale, tramite i Dirigenti Scolastici, garantisce

      annualmente l'informazione a tutto il personale circa la possibilità di

      usufruire dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore

      individuali. Pertanto, subito dopo la determinazione del contingente

      effettuata con le modalità indicate all'art. 3 del presente contratto,

      sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita

      circolare.

 

     ART. 3 DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE

       Per quanto riguarda il personale dirigente scolastico il numero dei

      beneficiari dei permessi retribuiti non può superare complessivamente il

      3% della dotazione organica regionale determinata dalla somma delle

      rispettive consistenze provinciali, mentre per quanto riguarda il

      personale docente, educativo ed a.t.a., il numero dei beneficiari dei

      permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia

      complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale adeguata alle

      situazioni di fatto (compresi i posti di sostegno autorizzati in deroga

      dal Direttore Generale) con l'integrazione del numero di posti rapportato

      a 18 ore, relativi all'insegnamento della religione cattolica e del numero

      dei docenti eventualmente in esubero.

      Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito

      provinciale, sulla base della consistenza organica del personale dirigente

      scolastico, del personale docente distinto per grado d'istruzione, del

      personale educativo, del personale ATA considerato complessivamente senza

      distinzione di profilo professionale.

      Il Direttore Regionale, quindi, per ogni provincia determina, con proprio

      atto da affiggere all'albo della direzione regionale, entro il 15 ottobre

      di ciascun anno, sulla base di quanto predetto, il numero complessivo dei

      permessi retribuiti concedibili al personale dirigente scolastico,

      personale docente distinto per grado d'istruzione, personale educativo,

      personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo

      professionale.

      Qualora le richieste provenienti da uno o più ordini scolastici

      nell'ambito di ciascuna provincia fossero superiori ai contingenti

      determinati secondo i criteri di cui sopra, si provvede automaticamente ad

      aumentare i contingenti con una redistribuzione proporzionale alle quote

      iniziali, riducendo quelli non impegnati, purchè non venga superata la

      percentuale del 3%.

      In tale ambito provinciale, così come nel successivo regionale, le

      eventuali eccedenze risultanti dal contingente riferito ai dirigenti

      scolastici, non potranno essere diversamente distribuite ed utilizzate in

      considerazione del fatto che la dotazione organica di tale personale è

      regionale e non provinciale.

      Nal caso in cui in ciascuna provincia dopo la fase sopra indicata si

      determini una carenza oppure una eccedenza di permessi per il diritto allo

      studio rispetto agli aspiranti, si procederà in ambito regionale ad una

      compensazione applicando i seguenti criteri:

        rispetto del limite del 3% derivante dalla somma dei rispettivi

        contingenti complessivi provinciali;

        l'eventuale eccedenza sarà distribuita in maniera proporzionale al

        numero degli aspiranti non soddisfatti di ogni singola provincia

        interessata;

        nell'ambito di ciascuna provincia nel caso in cui i posti ulteriormente

        assegnati non risultassero sufficienti per soddisfare tutte le esigenze

        dei vari ordini di scuole e/o profili, si procederà analogamente con il

        criterio proporzionale indicato al precedente punto b). Il Dirigente di

        ciascun C.S.A. interessato pubblicherà all'Albo il numero degli

        ulteriori posti ottenuti con l'indicazione della loro distribuzione,

        provvedendo ad integrare gli originari elenchi degli aventi diritto. Le

        eventuali compensazioni in ambito regionale tra province saranno

        recepite da un nuovo provvedimento regionale attestante l'assegnazione

        conclusiva dei contingenti provinciali dei permessi.

      ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

       Le domande concernenti la fruizione dei permessi da parte dei Dirigenti

      Scolastici vanno inoltrate dai medesimi direttamente all'Ufficio X (Area

      8) dell'U.S.R. per il Lazio entro il 15 novembre di ogni anno.

      Le domande del personale docente, educativo ed a.t.a., indirizzate ai

      rispettivi C.S.A. dell'U.S.R. per il Lazio, tramite il Dirigente

      Scolastico della sede di servizio, vanno presentate entro il 15 novembre

      di ciascun anno. I Dirigenti Scolastici trasmettono tali domande ai C.S.A.

      entro il 20 novembre.

      Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a

      tempo determinato dopo il 15 novembre, potrà produrre la relativa istanza

      entro 5 giorni dalla stipula del contratto.

 

      ART. 5 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

       La domanda redatta in carta semplice, oltre alla esplicita richiesta di

      concessione dei permessi, deve contenere:

        nome , cognome(da nubile per le coniugate), luogo e data di nascita;

        tipo di corso da frequentare;

        durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in

        relazione al prevedibile impegno di frequenza e sostenimento degli

        esami;

        sede di servizio;

        ruolo di appartenenza per il personale dirigente e docente , profilo

        professionale per il personale A.T.A.;

        anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto e

        riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Per gli

        insegnanti di religione va indicato il numero degli anni di insegnamento

        prestati con orario di cattedra;

        gli insegnanti e il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo

        determinato indicheranno il numero degli anni di servizio prestati;

        gli eventuali anni di permessi già fruiti per diritto allo studio, con

        l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un

        numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto ovvero della

        condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo

        stesso tipo di corso.

      L'anzianità di servizio può essere documentata anche con dichiarazione

      personale, resa ai sensi della legge 4/1/1968 , n°15 e successive

      modifiche e integrazioni. La domanda deve essere sottoscritta

      dall'interessato.

 

      ART. 6 CONCESSIONE DEI PERMESSI

       Il Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio ed i

      Dirigenti dei C.S.A., ricevute le domande, redigono le graduatorie dei

      richiedenti distinte secondo i criteri di cui all'art. 3, sulla base dei

      seguenti parametri, indicati in ordine di priorità :

        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio

        proprio della qualifica di appartenenza;

        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio

        di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea (o

        titolo equipollente), triennale o specialistica;

        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di

        qualifica professionale e di attestati professionali riconosciuti

        dall'ordinamento pubblico , ivi compresi i corsi di specializzazione per

        l'insegnamento su posti di sostegno e i corsi di riconversione

        professionale;

        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in

        corsi post-universitari, purché previsti dagli Statuti delle Università

        statali o legalmente riconosciute o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8

        della legge 341/90.

        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di

        studio di pari grado a quello già posseduto( ad es. seconda laurea);

        anzianità di ruolo;

        età;

        a parità di condizione verranno ammessi al beneficio i soggetti che non

        hanno mai usufruito dei permessi.

      Nell'ambito degli aspiranti iscritti a corsi di cui al precedente punto 2)

      quelli in corso precedono quelli fuori corso.

      Gli aspiranti iscritti fuori corso ovvero quelli iscritti ad altri corsi

      di studio potranno beneficiare di permessi oltre il numero di anni

      previsto dalla durata legale del corso di laurea o di studio.

      Tali permessi sono rinnovabili per un periodo analogo a quello previsto

      dall'ordinamento universitario o a quello previsto dall'ordinamento del

      singolo corso di studio e verranno concessi solo dopo aver soddisfatto le

      richieste relative a tutte le altre tipologie di corso previste dall'art.

      3 del D.P.R. 395/1988.

      Con gli stessi criteri ed in subordine al personale in servizio con

      contratto di lavoro a tempo indeterminato saranno graduati il personale

      docente, educativo ed A.T.A. con contratto di lavoro a tempo determinato.

      I permessi sono concessi fino alla concorrenza del contingente

determinato.

      Le graduatorie vengono pubblicate, rispettivamente, all'albo dell'U.S.R. e

      dei C.S.A. entro il 15 dicembre di ogni anno, con contestuale

      comunicazione alle istituzioni scolastiche.

      I docenti di ruolo che hanno acquisito il diritto ai permessi retribuiti

      per un ordine scolastico, e che ottengano nel corso dell'anno il passaggio

      o l'utilizzazione in altro ruolo o, per quanto riguarda il personale ATA

      di ruolo, che accettino incarichi a tempo determinato nelle qualifiche

      superiori o in altro ruolo, conservano il diritto ai permessi.

 

      ART. 7 EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

       Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi del presente contratto, Il

      Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio ed i Dirigenti

      dei C.S.A. individuano il personale beneficiario dei permessi retribuiti

      comunicando a tutte le istituzioni scolastiche l'elenco di tutti gli

      aventi diritto, affinché vengano predisposti i provvedimenti formali di

      concessione dei permessi da parte dei Dirigenti Scolastici. Per la

      concessione dei permessi ai Dirigenti Scolastici provvede il Dirigente

      dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio.

      L'elenco degli aventi diritto sarà pubblicato all'albo, rispettivamente,

      dell'U.S.R. per il Lazio e dei C.S.A.

 

      ART. 8 DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

       I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali

      per ciascun dipendente; essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di

      ogni anno.

      Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni (anche proposte

      con il sistema della formazione a distanza), per tutte le attività

      connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a

      quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o

      di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o

      attestato riconosciuto dall'ordinamento pubblico.

      Il personale in part-time, i docenti di religione cattolica con orario

      inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato

      fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni

      lavorative rese.

      Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un' efficace

      organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente

      Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo.

 

      ART. 9 ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI

       La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere

      articolata:

        a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di

        servizio; b) permessi giornalieri - utilizzando l'intero orario

        giornaliero di servizio; c) cumulo dei permessi di cui al punto b).

        L'esercizio del diritto deve essere garantito mediante la

        riorganizzazione dell'orario e/o del servizio e/o con sostituzione. Al

        fine di contemperare il diritto allo studio dei soggetti di cui all'art.

        1 con l'analogo diritto degli studenti, dopo il 30 aprile i permessi non

        possono essere fruiti in modo cumulativo. Tale limitazione si applica al

        personale docente che opera nelle sole classi terminali nelle quali sia

        previsto l'esame di stato, nonché contemporaneamente allo svolgimento

        degli scrutini. Rimane fermo il diritto alla concessione dei permessi

        finalizzati agli esami, previsti dal vigente C.C.N.L. Il personale

        scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere,

        compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che

        agevolino la frequenza dei corsi.

      ART. 10 CERTIFICAZIONE

       La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami

      sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere

      rilasciata dall' organo competente e presentata al Dirigente Scolastico,

      subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque entro il

      31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo.

      Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la

      certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.

      La preparazione agli esami, prove e tesi, l'effettuazione di ricerche e

      gli eventuali viaggi sono certificati con dichiarazione personale,

      accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento degli

esami.

      I Dirigenti Scolastici presenteranno la documentazione al Dirigente

      dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio.

      Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per

      trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà presentare la documentazione al

      Dirigente Scolastico che ha predisposto il provvedimento formale.

      Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti

      verranno computati come aspettativa senza assegni.

      Il personale beneficiario dei permessi straordinari per il diritto allo

      studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art.

      21 - comma 1, modificato dall'art. 49 lett. B comma I del CCNL 1999 - e

      dell'art. 25 - comma 10 del CCNL 4.8.95.

 

      ART. 11 SOSTITUZIONE

       Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a

      beneficiare dei permessi retribuiti, anche in presenza di cumulo, si

      applicano le norme vigenti in materia di sostituzione del personale

      scolastico.

 

      ART. 12 RECLAMI E RICORSI

       Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami

      per errori materiali. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al

      giudice ordinario.

 

      ART. 13 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

       Il personale in caso di controversia individuale di lavoro può proporre

      ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo

      esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dal CCNL del

      18/10/2001, presso la segreteria dell'Ufficio per il contenzioso istituito

      dal Direttore Regionale ovvero, in alternativa, il tentativo previsto

      dagli artt. 65 - 66 del D.L.vo n. 165/01, nonché l'arbitrato.

 

      ART. 14 CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

       Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contenuto del

      presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni

      dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per

      definire consensualmente il significato della clausola controversa.

      L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio

      della vigenza del contratto.

      La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutto

      il personale scolastico.

 

      ART. 15 DECORRENZA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

       Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e

      rimane in vigore fino a nuova negoziazione.

      E' consentito alle parti di richiederne, con lettera raccomandata, la

      rinegoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.

 

      ART. 16 DIRITTO D'INFORMAZIONE

       L'U.S.R. per il Lazio, annualmente, acquisite le domande dei richiedenti,

      direttamente oppure tramite i C.S.A., comunica alle OO.SS. il numero delle

      richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale

      docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo

      professionale; comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei

      corsi di studio per cui sono state presentate le domande.

 

      ART. 17 NORMA TRANSITORIA

       In sede di prima applicazione, per i permessi di studio per il 2003,

        i termini di presentazione delle domande sono quelli fissati dalle

        circolari già emanate dai CSA;

        il contingente previsto all'art. 3 dovrà essere determinato entro 7

        giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;

        la pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 6 dovrà avvenire

        entro il 10/01/03;

        il termine per la presentazione dei reclami previsto all'art. 12 è

        ridotto a 2 giorni.

 

 

            F.to Delegazione di parte Pubblica

             F.to Delegazione di parte sindacale

                CGIL - Scuola, CISL Scuola,

                    UIL Scuola, SNALS-CONFSAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

      

 

 

   

        CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI

      PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE DIRIGENTE

      SCOLASTICO, DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

 

       L'anno 2002, il giorno 12 del mese di dicembre, in Roma presso i locali

      dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di Via Pianciani, 32, in

      sede di negoziazione decentrata a livello regionale

      TRA

       la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello

      regionale

         ED

         i rappresentanti della delegazione sindacale a livello regionale

       Visto l'art.3 del D.P.R. 395/1988 che prevede che il personale della

      scuola ha titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare, di permessi

      straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;

 

      Visti il CCNL 4/8/1995 del personale della scuola art. 5 comma 5 lettera

      e), e il CCNL 26/5/1999 art. 4 comma 2 lettera b), nei quali si prevede

      che a seguito di contrattazione siano definiti i criteri per la fruizione

      dei permessi per il diritto allo studio;

 

      Vista la C.M. n. 130 del 21/4/2000 la quale, da ultimo, chiarisce che i

      permessi spettano anche al personale con contratto a tempo determinato

 

       VIENE STIPULATO

      il presente contratto collettivo decentrato regionale sui criteri per la

      fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale

      Dirigente Scolastico, Docente, Educativo ed ATA che sostituisce tutti gli

      accordi sottoscritti negli anni precedenti a livello provinciale.

 

      ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

       Il presente contratto si applica a tutto il personale delle istituzioni

      scolastiche del Lazio con contratto a tempo indeterminato e determinato,

      quest'ultimo, con contratto sia fino al 31 agosto che a quello delle

      lezioni, appartenente alla qualifica docente, educativa, A.T.A. e

      dirigenza scolastica, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica.

 

      ART. 2 INFORMAZIONE AL PERSONALE

       Il Direttore Regionale, tramite i Dirigenti Scolastici, garantisce

      annualmente l'informazione a tutto il personale circa la possibilità di

      usufruire dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore

      individuali. Pertanto, subito dopo la determinazione del contingente

      effettuata con le modalità indicate all'art. 3 del presente contratto,

      sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita

      circolare.

 

     ART. 3 DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE

       Per quanto riguarda il personale dirigente scolastico il numero dei

      beneficiari dei permessi retribuiti non può superare complessivamente il

      3% della dotazione organica regionale determinata dalla somma delle

      rispettive consistenze provinciali, mentre per quanto riguarda il

      personale docente, educativo ed a.t.a., il numero dei beneficiari dei

      permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia

      complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale adeguata alle

      situazioni di fatto (compresi i posti di sostegno autorizzati in deroga

      dal Direttore Generale) con l'integrazione del numero di posti rapportato

      a 18 ore, relativi all'insegnamento della religione cattolica e del numero

      dei docenti eventualmente in esubero.

      Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito

      provinciale, sulla base della consistenza organica del personale dirigente

      scolastico, del personale docente distinto per grado d'istruzione, del

      personale educativo, del personale ATA considerato complessivamente senza

      distinzione di profilo professionale.

      Il Direttore Regionale, quindi, per ogni provincia determina, con proprio

      atto da affiggere all'albo della direzione regionale, entro il 15 ottobre

      di ciascun anno, sulla base di quanto predetto, il numero complessivo dei

      permessi retribuiti concedibili al personale dirigente scolastico,

      personale docente distinto per grado d'istruzione, personale educativo,

      personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo

      professionale.

      Qualora le richieste provenienti da uno o più ordini scolastici

      nell'ambito di ciascuna provincia fossero superiori ai contingenti

      determinati secondo i criteri di cui sopra, si provvede automaticamente ad

      aumentare i contingenti con una redistribuzione proporzionale alle quote

      iniziali, riducendo quelli non impegnati, purchè non venga superata la

      percentuale del 3%.

      In tale ambito provinciale, così come nel successivo regionale, le

      eventuali eccedenze risultanti dal contingente riferito ai dirigenti

      scolastici, non potranno essere diversamente distribuite ed utilizzate in

      considerazione del fatto che la dotazione organica di tale personale è

      regionale e non provinciale.

      Nal caso in cui in ciascuna provincia dopo la fase sopra indicata si

      determini una carenza oppure una eccedenza di permessi per il diritto allo

      studio rispetto agli aspiranti, si procederà in ambito regionale ad una

      compensazione applicando i seguenti criteri:

        rispetto del limite del 3% derivante dalla somma dei rispettivi

        contingenti complessivi provinciali;

        l'eventuale eccedenza sarà distribuita in maniera proporzionale al

        numero degli aspiranti non soddisfatti di ogni singola provincia

        interessata;

        nell'ambito di ciascuna provincia nel caso in cui i posti ulteriormente

        assegnati non risultassero sufficienti per soddisfare tutte le esigenze

        dei vari ordini di scuole e/o profili, si procederà analogamente con il

        criterio proporzionale indicato al precedente punto b). Il Dirigente di

        ciascun C.S.A. interessato pubblicherà all'Albo il numero degli

        ulteriori posti ottenuti con l'indicazione della loro distribuzione,

        provvedendo ad integrare gli originari elenchi degli aventi diritto. Le

        eventuali compensazioni in ambito regionale tra province saranno

        recepite da un nuovo provvedimento regionale attestante l'assegnazione

        conclusiva dei contingenti provinciali dei permessi.

      ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

       Le domande concernenti la fruizione dei permessi da parte dei Dirigenti

      Scolastici vanno inoltrate dai medesimi direttamente all'Ufficio X (Area

      8) dell'U.S.R. per il Lazio entro il 15 novembre di ogni anno.

      Le domande del personale docente, educativo ed a.t.a., indirizzate ai

      rispettivi C.S.A. dell'U.S.R. per il Lazio, tramite il Dirigente

      Scolastico della sede di servizio, vanno presentate entro il 15 novembre

      di ciascun anno. I Dirigenti Scolastici trasmettono tali domande ai C.S.A.

      entro il 20 novembre.

      Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a

      tempo determinato dopo il 15 novembre, potrà produrre la relativa istanza

      entro 5 giorni dalla stipula del contratto.

 

      ART. 5 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

       La domanda redatta in carta semplice, oltre alla esplicita richiesta di

      concessione dei permessi, deve contenere:

        nome , cognome(da nubile per le coniugate), luogo e data di nascita;

        tipo di corso da frequentare;

        durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in

        relazione al prevedibile impegno di frequenza e sostenimento degli

        esami;

        sede di servizio;

        ruolo di appartenenza per il personale dirigente e docente , profilo

        professionale per il personale A.T.A.;

        anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio riconosciuto e

        riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Per gli

        insegnanti di religione va indicato il numero degli anni di insegnamento

        prestati con orario di cattedra;

        gli insegnanti e il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo

        determinato indicheranno il numero degli anni di servizio prestati;

        gli eventuali anni di permessi già fruiti per diritto allo studio, con

        l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un

        numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto ovvero della

        condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo

        stesso tipo di corso.

      L'anzianità di servizio può essere documentata anche con dichiarazione

      personale, resa ai sensi della legge 4/1/1968 , n°15 e successive

      modifiche e integrazioni. La domanda deve essere sottoscritta

      dall'interessato.

 

      ART. 6 CONCESSIONE DEI PERMESSI

       Il Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio ed i

      Dirigenti dei C.S.A., ricevute le domande, redigono le graduatorie dei

      richiedenti distinte secondo i criteri di cui all'art. 3, sulla base dei

      seguenti parametri, indicati in ordine di priorità :

        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio

        proprio della qualifica di appartenenza;

        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio

        di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea (o

        titolo equipollente), triennale o specialistica;

        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di

        qualifica professionale e di attestati professionali riconosciuti

        dall'ordinamento pubblico , ivi compresi i corsi di specializzazione per

        l'insegnamento su posti di sostegno e i corsi di riconversione

        professionale;

        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in

        corsi post-universitari, purché previsti dagli Statuti delle Università

        statali o legalmente riconosciute o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8

        della legge 341/90.

        frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di

        studio di pari grado a quello già posseduto( ad es. seconda laurea);

        anzianità di ruolo;

        età;

        a parità di condizione verranno ammessi al beneficio i soggetti che non

        hanno mai usufruito dei permessi.

      Nell'ambito degli aspiranti iscritti a corsi di cui al precedente punto 2)

      quelli in corso precedono quelli fuori corso.

      Gli aspiranti iscritti fuori corso ovvero quelli iscritti ad altri corsi

      di studio potranno beneficiare di permessi oltre il numero di anni

      previsto dalla durata legale del corso di laurea o di studio.

      Tali permessi sono rinnovabili per un periodo analogo a quello previsto

      dall'ordinamento universitario o a quello previsto dall'ordinamento del

      singolo corso di studio e verranno concessi solo dopo aver soddisfatto le

      richieste relative a tutte le altre tipologie di corso previste dall'art.

      3 del D.P.R. 395/1988.

      Con gli stessi criteri ed in subordine al personale in servizio con

      contratto di lavoro a tempo indeterminato saranno graduati il personale

      docente, educativo ed A.T.A. con contratto di lavoro a tempo determinato.

      I permessi sono concessi fino alla concorrenza del contingente

determinato.

      Le graduatorie vengono pubblicate, rispettivamente, all'albo dell'U.S.R. e

      dei C.S.A. entro il 15 dicembre di ogni anno, con contestuale

      comunicazione alle istituzioni scolastiche.

      I docenti di ruolo che hanno acquisito il diritto ai permessi retribuiti

      per un ordine scolastico, e che ottengano nel corso dell'anno il passaggio

      o l'utilizzazione in altro ruolo o, per quanto riguarda il personale ATA

      di ruolo, che accettino incarichi a tempo determinato nelle qualifiche

      superiori o in altro ruolo, conservano il diritto ai permessi.

 

      ART. 7 EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

       Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi del presente contratto, Il

      Dirigente dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio ed i Dirigenti

      dei C.S.A. individuano il personale beneficiario dei permessi retribuiti

      comunicando a tutte le istituzioni scolastiche l'elenco di tutti gli

      aventi diritto, affinché vengano predisposti i provvedimenti formali di

      concessione dei permessi da parte dei Dirigenti Scolastici. Per la

      concessione dei permessi ai Dirigenti Scolastici provvede il Dirigente

      dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio.

      L'elenco degli aventi diritto sarà pubblicato all'albo, rispettivamente,

      dell'U.S.R. per il Lazio e dei C.S.A.

 

      ART. 8 DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

       I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali

      per ciascun dipendente; essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di

      ogni anno.

      Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni (anche proposte

      con il sistema della formazione a distanza), per tutte le attività

      connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a

      quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o

      di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o

      attestato riconosciuto dall'ordinamento pubblico.

      Il personale in part-time, i docenti di religione cattolica con orario

      inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato

      fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni

      lavorative rese.

      Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un' efficace

      organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente

      Scolastico la propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo.

 

      ART. 9 ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI

       La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere

      articolata:

        a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di

        servizio; b) permessi giornalieri - utilizzando l'intero orario

        giornaliero di servizio; c) cumulo dei permessi di cui al punto b).

        L'esercizio del diritto deve essere garantito mediante la

        riorganizzazione dell'orario e/o del servizio e/o con sostituzione. Al

        fine di contemperare il diritto allo studio dei soggetti di cui all'art.

        1 con l'analogo diritto degli studenti, dopo il 30 aprile i permessi non

        possono essere fruiti in modo cumulativo. Tale limitazione si applica al

        personale docente che opera nelle sole classi terminali nelle quali sia

        previsto l'esame di stato, nonché contemporaneamente allo svolgimento

        degli scrutini. Rimane fermo il diritto alla concessione dei permessi

        finalizzati agli esami, previsti dal vigente C.C.N.L. Il personale

        scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere,

        compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che

        agevolino la frequenza dei corsi.

      ART. 10 CERTIFICAZIONE

       La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami

      sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere

      rilasciata dall' organo competente e presentata al Dirigente Scolastico,

      subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque entro il

      31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo.

      Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la

      certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.

      La preparazione agli esami, prove e tesi, l'effettuazione di ricerche e

      gli eventuali viaggi sono certificati con dichiarazione personale,

      accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento degli

esami.

      I Dirigenti Scolastici presenteranno la documentazione al Dirigente

      dell'Ufficio X (Area 8) dell'U.S.R. per il Lazio.

      Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per

      trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà presentare la documentazione al

      Dirigente Scolastico che ha predisposto il provvedimento formale.

      Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti

      verranno computati come aspettativa senza assegni.

      Il personale beneficiario dei permessi straordinari per il diritto allo

      studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art.

      21 - comma 1, modificato dall'art. 49 lett. B comma I del CCNL 1999 - e

      dell'art. 25 - comma 10 del CCNL 4.8.95.

 

      ART. 11 SOSTITUZIONE

       Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a

      beneficiare dei permessi retribuiti, anche in presenza di cumulo, si

      applicano le norme vigenti in materia di sostituzione del personale

      scolastico.

 

      ART. 12 RECLAMI E RICORSI

       Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami

      per errori materiali. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al

      giudice ordinario.

 

      ART. 13 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

       Il personale in caso di controversia individuale di lavoro può proporre

      ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo

      esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dal CCNL del

      18/10/2001, presso la segreteria dell'Ufficio per il contenzioso istituito

      dal Direttore Regionale ovvero, in alternativa, il tentativo previsto

      dagli artt. 65 - 66 del D.L.vo n. 165/01, nonché l'arbitrato.

 

      ART. 14 CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

       Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contenuto del

      presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni

      dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per

      definire consensualmente il significato della clausola controversa.

      L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio

      della vigenza del contratto.

      La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutto

      il personale scolastico.

 

      ART. 15 DECORRENZA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

       Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e

      rimane in vigore fino a nuova negoziazione.

      E' consentito alle parti di richiederne, con lettera raccomandata, la

      rinegoziazione entro il 31 agosto di ciascun anno.

 

      ART. 16 DIRITTO D'INFORMAZIONE

       L'U.S.R. per il Lazio, annualmente, acquisite le domande dei richiedenti,

      direttamente oppure tramite i C.S.A., comunica alle OO.SS. il numero delle

      richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale

      docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo

      professionale; comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei

      corsi di studio per cui sono state presentate le domande.

 

      ART. 17 NORMA TRANSITORIA

       In sede di prima applicazione, per i permessi di studio per il 2003,

        i termini di presentazione delle domande sono quelli fissati dalle

        circolari già emanate dai CSA;

        il contingente previsto all'art. 3 dovrà essere determinato entro 7

        giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;

        la pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 6 dovrà avvenire

        entro il 10/01/03;

        il termine per la presentazione dei reclami previsto all'art. 12 è

        ridotto a 2 giorni.

 

 

            F.to Delegazione di parte Pubblica

             F.to Delegazione di parte sindacale

                CGIL - Scuola, CISL Scuola,

                    UIL Scuola, SNALS-CONFSAL