REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DI VITERBO

 

PRINCIPI GENERALI

 

ART. 1 - La Consulta Provinciale Studentesca è un organo che ha il compito di ampliare il confronto fra tutti gli studenti delle scuole secondarie statali e non statali della Provincia di Viterbo e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto. Tale organismo è formato da due studenti di ciascun Istituto eletti a suffragio universale e un terzo eletto per gli istituti che hanno più di 500 alunni .

Qualora non risultasse eletto uno studente frequentante la sezione staccata, può parteciparne uno alle riunioni, senza diritto di voto.

 

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE

ART. 2 – La Consulta Provinciale elegge, riunitasi in assemblea plenaria, un presidente, un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza in tutte le sue funzioni, un segretario, due membri per l’Organo di Garanzia Provinciale previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, un membro per la Commissione per l’organizzazione dei Giochi della Gioventù.

La Consulta Provinciale, per meglio gestire i lavori, può costituire commissioni i cui coordinatori , insieme al Presidente, al Segretario, al docente referente per la Consulta ed eventuali membri che ne facciano richiesta, formano il Consiglio di Presidenza.

 

ART. 3 – La Consulta Provinciale, è convocata dal Presidente o dal Referente provinciale su proposta della giunta, una volta al mese in orario scolastico, e, ogni qual volta si ritenga necessario, in orario extrascolastico.

Le commissioni si riuniscono su richiesta dei propri coordinatori sempre in

orario extrascolastico.

 

ART. 4 – La convocazione della riunione in orario scolastico è effettuata tramite il Referente per la Consulta nominato dal Provveditore agli Studi, presso l’Ufficio Studi e Programmazione, settore Attività per gli studenti, che funge anche da Segretario.

La lettera di convocazione deve contenere l’ordine del giorno con espressioni idonee a garantire la precisa indicazione degli argomenti da trattare, in modo che i singoli membri abbiano la possibilità di valutare la portata dei problemi e l’importanza della riunione.

 

ART. 5 – Di ogni seduta è redatto verbale che deve riportare l’andamento delle discussioni e l’esito di eventuali votazioni.

I verbali delle riunioni devono essere depositati presso l’Ufficio Studi e programmazione, settore Attività per gli studenti, entro e non oltre due settimane dalla seduta, affinché i membri della Consulta possano prenderne visione e/o estrarne copia.

Ogni verbale sarà letto, approvato e sottoscritto nella seduta successiva.

 

ART. 6 – Le riunioni sono valide quando sia presente il 25% dei membri della Consulta Provinciale più uno.

Le delibere sono valide se prese a maggioranza dai presenti; in caso di parità ha valore doppio il voto del Presidente.

ART. 7 - Secondo quanto previsto dall’art.2, la Consulta Provinciale può articolarsi in commissioni di lavoro. Dette commissioni sono prive di potere deliberante avendo esclusivamente una funzione propositiva e devono presentare alla Consulta i propri lavori in un giorno stabilito dal Presidente.

 

ART. 8 - La Consulta Provinciale può richiedere mediante propria deliberazione la partecipazione a puro titolo consultivo di membri esterni che non avranno diritto di voto.

 

ART. 9 - Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del Consiglio di Presidenza della Consulta che hanno terminato il curricolo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della Consulta.

 

ART .10 - Nel caso in cui un rappresentante della Consulta decida di dimettersi dall’incarico, o decada per assenze non giustificate (due consecutive), si procederà alla surroga con il primo tra i non eletti dello stesso Istituto di appartenenza.

 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

 

ART. 11 - Il Consiglio di Presidenza è un organo autonomo formato dal Presidente della Consulta, dal Segretario, dai Coordinatori delle varie commissioni e dal Referente Provinciale per la Consulta. Il Presidente della Consulta presiede anche il Consiglio di Presidenza.

Tale organismo si riunirà , in orario extra curricolare, almeno dieci giorni prima della seduta.

Compiti del Consiglio sono:

stabilire i punti all’ordine del giorno delle sedute della Consulta;

relazionare alla Consulta su ogni argomento posto all’O.d.G.;

ricevere petizioni, proposte e mozioni della varie componenti e commissioni ed eventualmente inserirle nell’ordine del giorno della prima riunione in calendario;

curare l’esecuzione delle delibere.

 

FINANZIAMENTI.

 

Art. 12 - La Consulta Provinciale si attiva secondo la normativa in vigore per reperire fondi affinché possano essere attuati i progetti approvati. Ogni anno è accantonata una quota non inferiore al 7% dai fondi per le attività integrative a finanziamento statale – area istruzione secondaria di secondo grado - di cui al DPR 9/4/1999 n° 156 .

Nell’eventualità che i termini di scadenza non permettano la convocazione della Consulta, il Consiglio di Presidenza ha delega decisionale su impegni di spesa anche su proposte delle Commissioni.

 

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente redatto in data 25 novembre 1997.

 

 

 

Viterbo, 3/1/2001 IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Alessia Galletta